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Messaggio da Antonio Marcheselli »

A quanto pare la cassazione NEGA che il forum possa equipararsi ad un giornale e quindi ritiene i singoli autori responsabili di ciò che scrivono... Vedere alla fine della sentenza.
Allegati
ForumSentenzaCassazione.pdf
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Sono sale per grandi pubbici e ciò rende doverose proiezioni per grandi popolazioni
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Re: Responsabilità dei forum

Messaggio da Antonio Marcheselli »

Timbro alla fine:

"la presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio per sopravvenuta morte del presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8.8.1977 n. 532" ???????????????

Serve un timbro? Accade spesso chiaramente, con i processi che durano 20 anni di media...
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Re: Responsabilità dei forum

Messaggio da Antonio Marcheselli »

Meno male

http://www.tzetze.it/tzetze_news.php?ur ... 5209%2F%3F
ROMA – Ai direttori delle testate on-line – per i quali la Cassazione ha gia' stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa – non si puo' nemmeno addebitare la responsabilita' di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna per omesso controllo nei confronti dell'ex direttore dell'edizione on-line dell'Espresso Daniela Hamaui.

Ai supremi giudici, il legale di Hamaui ha fatto presente che l'articolo incriminato ''non era un commento giornalistico, ma un 'post' inviato alla rivista e cioe' un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo''.

Consapevoli delle peculiarita' delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l'omesso controllo ma l'omessa rimozione del commento. In questo modo, pero', ha obiettato il legale, si ''stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l'omissione di controllo successivo''.

Accogliendo le obiezioni difensive, la Suprema Corte – con la sentenza 44126 – rileva che tra l'editoria cartacea e quella elettronica non c'e' solo una ''diversita' strutturale'' ma ''altresi' la impossibilita' per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l'omesso controllo non e' stata pensata per queste situazioni, perche' costringerebbe il direttore ad una attivita' impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilita' di tenere una condotta lecita''.

Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che ''perche' si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attivita' (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico''.

Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perche' ''non consistono in molteplici riproduzioni su piu' supporti fisici di uno stesso testo originale'', e perche' vengono diffuse ''non mediante la distribuzione''.
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