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Non capisco la domanda... Più di UN contratto a tempo indeterminato?
Spiegati meglio...
Ciao!
A
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Luca
Mi risulta che con le nuove leggi questo non sia più valido.
Mi risulta che con le nuove leggi questo non sia più valido.
- Antonio Marcheselli
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Assolutamente no! Riporto voci di corridoio!!
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dopo due cotrattti a tempo determinato continuativi dovrebbero essere obbligati ad assumerti a tempo indeterminato , se xrò tra un contratto e l'atro passano tot giorni non c'è più questo obbligo , almeno io la so così
Lunghi giorni e piacevoli notti
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- Antonio Marcheselli
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Contratto
Sì, quello anche prima. Come Escamotage (si scrive così?) ti lasciavano passare una quindicina di giorni tra un determinato e un altro ed erano a posto. Ma che io sappia era al limite della legalità.
Però mi avevano detto che questa cosa non era più in vigore, ma non saprei confermarla ecco. Provo a documentarmi.
Ciao
A
Però mi avevano detto che questa cosa non era più in vigore, ma non saprei confermarla ecco. Provo a documentarmi.
Ciao
A
Contratto
Ciao nei corridoi ho trovato questo,non so se ancora in vigore,ma magari può essere utile.
SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la nuova disciplina prevede un breve periodo di tolleranza (cosiddetta flessibilità) durante il quale, l’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro non comporta l’automatica conversione del contratto, ma una maggiorazione retributiva per il lavoratore per ogni giorno di continuazione successivo alla scadenza del termine.
Il periodo di flessibilità entro il quale è consentita la continuazione del rapporto, senza la necessità di un contratto di proroga, è stato fissato dalla legge in 20 giorni se il termine del contratto inizialmente fissato è di sei mesi, 30 giorni negli altri casi.
La maggiorazione retributiva è fissata nelle seguenti misure:
a) 20% per ciascun giorno di continuazione fino al 10° giorno successivo a quello della scadenza del termine;
b) 40% per ciascun giorno ulteriore rispetto a quello pattuito dall’11° al 20° o 30° giorno (termine massimo della flessibilità).
La sanzione più grave della conversione del contratto è prevista dal legislatore del ‘97 nelle seguenti ipotesi:
1) quando il rapporto di lavoro continua oltre il periodo di flessibilità consentito ovvero dal 21° o 31° giorno di continuazione del rapporto. Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini, cioè senza effetti retroattivi.
2) quando "il lavoratore venga riassunto a termine entro 10 giorni ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi; anche in tal caso solo il secondo contratto deve considerarsi a tempo indeterminato e, quindi, senza effetti retroattivi;
3) "quando si tratti di due assunzioni successive a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto".
Tale disposizione che è senza dubbio la meno chiara, lascia ampia discrezionalità ai giudici in caso di contenzioso e preoccupa imprese e lavoratori abituati ad ingaggi ripetuti nel tempo (come nel mondo dello spettacolo e in aziende manufatturie con cicli ad alta stagionalità).
Sono state prospettate due possibili soluzioni.
Si è detto che l’ultimo capoverso dell’art. 12 debba essere considerato una norma di chiusura destinata a coprire tutte le possibili assunzioni in frode alla legge da parte del datore di lavoro, non esplicitamente individuate dallo stesso articolo.
In tal caso l’intento fraudolento del datore di lavoro, irrilevante sia nell’ipotesi di continuazione di rapporto a termine dopo la scadenza , sia nell’ipotesi di assunzioni successive effettuate secondo le cadenze temporali sopra descritte, dovrà essere provato, attraverso presunzioni semplici da parte del lavoratore che voglia ottenere la conversione della molteplicità dei contratti a termine in un unitario contratto a tempo indeterminato.
Secondo un orientamento più accreditato, invece, l’ipotesi prevista dalla norma in parola dovrebbe essere quella di due assunzioni successive alla prima, illegittime in quanto avvenute entro i termini previsti dei 10 o 20 giorni dall’ultima scadenza.
In sostanza si prospetterebbero tre assunzioni a termine, la prima legittima e le altre due successive, illegittime perchè avvenute entro i termini fissati dalla legge (10 giorni).
Pertanto, si potrebbe affermare che il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato "a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto", quando il datore di lavoro riassume a termine lo stesso lavoratore per due volte successive alla prima, senza rispettare gli intervalli di tempo per cui singolarmente scatta solo la maggiorazione (e cioè,senza attendere l’11° o il 21° giorno).
Sulla base di questa interpretazione, il datore di lavoro potrebbe effettuare una pluralità di successive assunzioni a termine senza implicazioni sanzionatorie, purchè siano rispettati gli intervalli di tempo tra i successivi contratti, fissati dalla legge.
In caso di un’unica riassunzione a termine scattano solo le maggiorazioni retributive, mentre se le riassunzioni senza i termini di legge sono due o più , scatta la sanzione più grave della conversione in contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio.
--------------------------------------------------------------------------------
Art. 12, legge 24 gennaio 1997, n.196
Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato
1. Il secondo comma dell’art. 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla stipulazione del primo contratto".
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1996/2004
maurizio
SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la nuova disciplina prevede un breve periodo di tolleranza (cosiddetta flessibilità) durante il quale, l’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro non comporta l’automatica conversione del contratto, ma una maggiorazione retributiva per il lavoratore per ogni giorno di continuazione successivo alla scadenza del termine.
Il periodo di flessibilità entro il quale è consentita la continuazione del rapporto, senza la necessità di un contratto di proroga, è stato fissato dalla legge in 20 giorni se il termine del contratto inizialmente fissato è di sei mesi, 30 giorni negli altri casi.
La maggiorazione retributiva è fissata nelle seguenti misure:
a) 20% per ciascun giorno di continuazione fino al 10° giorno successivo a quello della scadenza del termine;
b) 40% per ciascun giorno ulteriore rispetto a quello pattuito dall’11° al 20° o 30° giorno (termine massimo della flessibilità).
La sanzione più grave della conversione del contratto è prevista dal legislatore del ‘97 nelle seguenti ipotesi:
1) quando il rapporto di lavoro continua oltre il periodo di flessibilità consentito ovvero dal 21° o 31° giorno di continuazione del rapporto. Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini, cioè senza effetti retroattivi.
2) quando "il lavoratore venga riassunto a termine entro 10 giorni ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi; anche in tal caso solo il secondo contratto deve considerarsi a tempo indeterminato e, quindi, senza effetti retroattivi;
3) "quando si tratti di due assunzioni successive a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto".
Tale disposizione che è senza dubbio la meno chiara, lascia ampia discrezionalità ai giudici in caso di contenzioso e preoccupa imprese e lavoratori abituati ad ingaggi ripetuti nel tempo (come nel mondo dello spettacolo e in aziende manufatturie con cicli ad alta stagionalità).
Sono state prospettate due possibili soluzioni.
Si è detto che l’ultimo capoverso dell’art. 12 debba essere considerato una norma di chiusura destinata a coprire tutte le possibili assunzioni in frode alla legge da parte del datore di lavoro, non esplicitamente individuate dallo stesso articolo.
In tal caso l’intento fraudolento del datore di lavoro, irrilevante sia nell’ipotesi di continuazione di rapporto a termine dopo la scadenza , sia nell’ipotesi di assunzioni successive effettuate secondo le cadenze temporali sopra descritte, dovrà essere provato, attraverso presunzioni semplici da parte del lavoratore che voglia ottenere la conversione della molteplicità dei contratti a termine in un unitario contratto a tempo indeterminato.
Secondo un orientamento più accreditato, invece, l’ipotesi prevista dalla norma in parola dovrebbe essere quella di due assunzioni successive alla prima, illegittime in quanto avvenute entro i termini previsti dei 10 o 20 giorni dall’ultima scadenza.
In sostanza si prospetterebbero tre assunzioni a termine, la prima legittima e le altre due successive, illegittime perchè avvenute entro i termini fissati dalla legge (10 giorni).
Pertanto, si potrebbe affermare che il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato "a decorrere dalla data di stipulazione del primo contratto", quando il datore di lavoro riassume a termine lo stesso lavoratore per due volte successive alla prima, senza rispettare gli intervalli di tempo per cui singolarmente scatta solo la maggiorazione (e cioè,senza attendere l’11° o il 21° giorno).
Sulla base di questa interpretazione, il datore di lavoro potrebbe effettuare una pluralità di successive assunzioni a termine senza implicazioni sanzionatorie, purchè siano rispettati gli intervalli di tempo tra i successivi contratti, fissati dalla legge.
In caso di un’unica riassunzione a termine scattano solo le maggiorazioni retributive, mentre se le riassunzioni senza i termini di legge sono due o più , scatta la sanzione più grave della conversione in contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio.
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Art. 12, legge 24 gennaio 1997, n.196
Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato
1. Il secondo comma dell’art. 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla stipulazione del primo contratto".
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1996/2004
maurizio
Contratto
Ciao a tutti la società che gestisce il cinema per cui ha deciso di farci andare in ferie per alcuni giorni a turno per avere più disponibilità di personale in estate.La società dice che può per legge obbligarci a consumare una parte delle ferie maturate durante l anno,io non sono molto convinto...Qualcuno sa dirmi se possono realmente farlo?
maurizio
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- Antonio Marcheselli
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Contratto
Credo di sì.
Il 50% delle ferie lo scegli te, il 50% l'azienda.
Ciao
A
Il 50% delle ferie lo scegli te, il 50% l'azienda.
Ciao
A
Contratto
Se la struttura non chiude o chiude parzialmente può obbligare i lavoratori a prendere ferie max 50%.
Giustamente la struttura o direzione deve avvisare comunque all'assunzione di questa scelta del periodo di ferie.
Bisogna fare attenzione alle famose ROL queste se non consumate possono essere retribuite senza maggiorazione per un full time sono la bellezza di 44 ore più di una settimana di ferie
stefano
Giustamente la struttura o direzione deve avvisare comunque all'assunzione di questa scelta del periodo di ferie.
Bisogna fare attenzione alle famose ROL queste se non consumate possono essere retribuite senza maggiorazione per un full time sono la bellezza di 44 ore più di una settimana di ferie
stefano