Cassetta Primo Soccorso

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Gianluca Breda
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Cassetta Primo Soccorso

Messaggio da Gianluca Breda »

Buongiorno a tutti!

Da un po' sto cercando di essere certo che il mio cinema sia in linea con la legge per quel che riguarda la sicurezza...

Ma ad una cosa non avevo pensato... nei cinema è obbligatorio avere una cassetta del primo soccorso?

Se si, mi pare di aver capito che nelle aziende il tipo di cassetta, e quindi la quantità di materiale disponibile sul posto, sia determinato dal numero di lavoratori. Ma in un cinema i lavoratori sono decisamente meno degli avventori...

Qualcuno ha delle idee certe? Grazie, Gianluca

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Orsoluca
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Cassetta Primo Soccorso

Messaggio da Orsoluca »

Penso che la cassetta sia necessaria (tipo cassetta aziendale) per quanto disposto dalla una serie di dispositivi di legge (DECRETO 15 luglio 2003, n.388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni).

(G.U. n. 27 del 3-2-2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1.
Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.



Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.



Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.



Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Le cassette (a norma e già complete) le puoi reperire presso i fornitori di materiale anti-infortunistico.

Per quanto riguarda il pubblico, se questo viene coinvolto in misura significativa, è lecito parlare di maxi-emergenza e lì non c'è cassetta di pronto soccorso che tenga.

Ciao.


Luca Bellomonte
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Tobia
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Cassetta Primo Soccorso

Messaggio da Tobia »

Se fosse per il pubblico, chi ti autorizza ad usarla? Io non lo farei, al max la metterei a disposizione...
Comunque in effetti neanche noi ce l'abbiamo :( potrebbe essere utile!

Immagine Tobia Scapin - Cinema Araceli, Vicenza

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Orsoluca
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Messaggio da Orsoluca »

Dimenticavo di elencare il contenuto della cassetta:

* 5 paia di guanti sterili monouso
* 1 visiera paraschizzi
* 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml
* 3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
* 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
* 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
* 2 teli sterili monouso 60x40 cm
* 2 pinzette da medicazione sterili monouso
* 1 confezione di rete elastica di misura media
* 1 confezione di cotone idrofilo 20 gr
* 2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
* 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
* 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
* 3 lacci emostatici piatti
* 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
* 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
* 1 termometro
* 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
* istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



Immagine:Immagine 26,73 KB

Dal contenuto è facile notare come la cassetta è concepita per medicare piccole ferite, ustioni e per tamponare una emorragia esterna.

Ciao

Luca Bellomonte
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Gianluca Breda
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Messaggio da Gianluca Breda »

Avevo letto anche io questo, ma mi pare assurdo mettere a disposizione del pubblico una cassetta che contiene, tra l'altro, un mezzo litro di soluzioen fisiologica... usare un ago da fleboclisi non è proprio cosi' immediato per uno che non ha mai fatto un'iniezione, si rischia di far grosse cazzate...



Gianluca

dan
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Cassetta Primo Soccorso

Messaggio da dan »

Una cassetta di PS può essere sempre utile, anche solo per metterla a disposizione di chi la sa usare :)

Per il resto: quello che non si conosce non si usa, semplice ;)

Ciao,
Daniele -- Free your mind

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