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Il contratto nazionale dello spettacolo, discussioni e proposte
Lucaplex
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Messaggio da Lucaplex »

una domanda: ma ¨¨ previsto in caso di start up aziendale che una struttura nuova non abbia nessuno dei proiezionisti abilitato effettivamente (con il patentino)...in attesa che la prefettura organizzi l'esame per il conseguimento?
Risposta:NO

Solo colui che possiede il patentino ¨¨ abilitato a manovrare le apparecchiature di proiezione.
Certo ci sono degli escamotage:
una societ¨¤ apre un cinema con dei ragazzi che stanno in proiezione e magari uno dei responsabili, mettiamo il direttore ha il patentino.
E' importante per¨°, che durante l'esercizio, ci sia almeno una persona all'interno del cinema con il patentino.
Il livello necessario ¨¨ direttamente proporzionale al numero delle sale.
1-5 sale livello C/3
6-¡Þ sale livello D/4

Ciao
Luca

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Antonio Marcheselli
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Messaggio da Antonio Marcheselli »

Quindi la risposta è SI... Se il responsabile di proiezione è patentato si può tranquillamente avere una squadra di persone non patentate in cabina di proiezione. O sbaglio?

Cioa
A

Adriano Maullu
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Messaggio da Adriano Maullu »

Be, visto che nella maggior parte dei casi i multiplex aprono proprio in quelle condizioni, ossia inizialmente e TEMPORANEAMENTE pochi responsabili con il patentino, dubito che le commissioni di vigilanza provinciali ignorino tutto ciò:(:evil:.
ma il succo del discorso non ruota attorno al patentino e chi può o meno sostituire il proiezionista, quanto nel sottolineare come, in caso di sciopero, gli eventueli pochi lavoratori presenti non possano garantire la sicurezza dello stabile come da piano evacuazione!



l'erba del vicino è sempre + verde

roberto
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Messaggio da roberto »

No!

Tutti i proiezionisti devono essere abilitati,quindi con il
Patentino.

Tutti gli escamotage citati sono fuori norma.

Basta accertarsene consultando la CPV.

Ricordo che nella Sentenza del Cinema Statuto di Torino
furono inquisiti e condannati anche alcuni membri della CPV.

Finchè esiste questa regolamentazione,nessun
resposabile/direttore/gestore
può far lavorare in cabina di proiezione
addetti senza abilitazione.

Lucaplex,cosa vuol dire:
1-5 sale livello C/3 etc..?

roberto parisi,roma

Lucaplex
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Messaggio da Lucaplex »

Vuol dire:

Fino a 5 schermi è sufficiente un proiezionista di 3°livello o livello C, sopra è necessario uno di 4° livello o D.
Ad esempio il nostro cinema è di 10 sale e tutti i proiezionisti sono almeno livello D.

Per ciò che riguarda le regole, so benissimo come dovrebbe funzionare, ma, di fatto molte strutture non hanno neanche un proiezionista patentato e nel caso di un controllo sfido qualunque CPV a multare quel cinema fintanto che in quel cinema c'è una persona patentata(ad esempio un direttore) di turno.

In base a tali considerazioni ciò che farei io nei panni di Patrizia, ad esempio, è:
quanti schermi è il tuo cinema?
più di sei?
allora pretendi di essere portata a livello 4°/D visto che ciò comporta un miglioramento, seppur minimo ti assicuro, della retribuzione.

Luca

david
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Messaggio da david »

carine queste risposte...considerato che nel multiplex dove lavoro io ad oggi non c'è manco un proiezionista con il patentino (l'unica dentro al nostro complesso in possesso di patentino è una cassiera e stop...nè direttore nè vice lo hanno) ed in cabina di proiezione ci sono 4 ragazzi x 10 sale tutti e 4 in attesa di fare l'esame e quindi senza patentino..
fate vobis.

stivmen
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Messaggio da stivmen »

Se il tuo multi è di 10 sale è giusto che i proiezionisti siano a livello D non possono essere di livello inferiore.
Per quanto riguarda la CPV se ad una ispezione in proiezione lavora un non patentato può far chiudere la struttura o far allontanare dalla cabina la persona in difetto.
Ricordiamoci che la presenza in proiezione non è più obbligatoria per le cabine semi o automatiche. questo non vuol dire che mentre la proiezione va tu devi pulire l'atrio o fare altri lavori l'operatore comunque deve seguire la proiezione (una ipotesi fare il giro di tutte le sale).
stefano
p.s. quanti operatori siete x 10 sale?
io per 18 sale siamo in 9

nandoplex
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Messaggio da nandoplex »

Scusa, David, ma perché non lo hai fatto il mese scorso a Genova?

Lucaplex
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Messaggio da Lucaplex »

carine queste risposte...considerato che nel multiplex dove lavoro io ad oggi non c'è manco un proiezionista con il patentino (l'unica dentro al nostro complesso in possesso di patentino è una cassiera e stop...nè direttore nè vice lo hanno) ed in cabina di proiezione ci sono 4 ragazzi x 10 sale tutti e 4 in attesa di fare l'esame e quindi senza patentino..
fate vobis.
David: nel tuo caso, SE sei veramente interessato, ti consiglio di seguire le indicazioni di Roberto.

stivmen: 4 operatori per 10 sale.

Ciao
Luca

roberto
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Messaggio da roberto »

Lucaplex,

Il CCNL parla di due Classificazioni:
1- Monosale/Multisale
2- Multiplex/Megaplex

Ci possono essere multisale anche a sei e sette schermi;da otto in
su rientrano nella tipologia Multiplex/Megaplex.

Il problema è se lavori in strutture dove viene applicato il CCNL
delle Monosale/Multisale o Multiplex/Megaplex.

Ci può essere correlazione tra 3°livello e livello C,ma soltanto a
titolo indicativo.

Esempio:se un proiezionista(con patentino)lavora in un cinema a
sette schermi il CCNL di riferimento è il 1.

Potrebbe essere che in un circuito ci siano altri accordi,ma questi
devono essere migliori e più favorevoli di quello che stabilisce il
CCNL.

Per quanto riguarda il lavorare senza patentino,cosa volete che vi
dica?

E'stato detto, ripetutamente, che non si lavora in cabina di
proiezione senza patentino.

Se ci sono ,come ci sono,degli abusi,denunciate cautelativamente
alla CPV.
O ai Sindacati o rivolgetevi ad un Avvocato.
Oppure denuciate al Giudice di Pace o alla Procura della Repubblica.

roberto parisi,roma

patriziavogliardi
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Messaggio da patriziavogliardi »

io sono già di livello D e ho conseguito il patentino lo scorso mese ma.... siccome sto subendo una azione di mobbing da parte dell'azienda il fatto di chiedere di essere trasferita di reparto ossia alle proiezioni e il suo NO perentorio è solo un castigo !!!anche se ci sono tutte le condizioni nel mio multiplex 10 sale con 2 operatori a 40 h e due a 25h di cui uno senza patentino e uno che finisce il contratto a fine maggio ci sarebbe a livello logico la possibilità !!! sono a contatto con sindacati e avvocati per l'azione di mobbing subita e sto facendo tutto quello che mi consigliano.intanto la direzione alla mia richiesta scritta ha risposto di no mettendo in dubbio anche il mio conseguimento del patentino e affermando che in cabina ci possono stare anche "addetti multiplex livello C" basta che il supervisore e il suo vice abbiano il patentino!!non ho dati per sapere come andrà a finire questa storia conosco solamente la depressione e il senso di scontrarmi contro a dei" mulini a vento" per adesso molto più forti di me!!!pat:x


pat4

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Gio
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Messaggio da Gio »

Si, allora siccome io ho il patentino lascio il mio cagnolino in cabina... :x

Belli questi discorsi... verrà un giorno in cui qualcuno si farà male in cabina e la cosa emergerà?

Non voglio certo augurare a qualcuno di farsi male, ovviamente, ma vorrei vedere la faccia di taluni direttori di fronte all'operatore - magari di livello C visto che "può" - che, senza ovviamente patentino, se ne va al pronto soccorso perché si è fatto male e denuncia che l'incidente è avvenuto mentre, come sempre, lavorava in cabina...

O possono (mi è venuto adesso il dubbio) dire che era in cabina perché stava facendo pratica e che poi, quando pronto gli avrebbero fatto fare il corso e passato di livello?

Giovanni Zampieri
La petite Lumière cinemultisala - Belluno
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roberto
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Messaggio da roberto »

Pat4,

Il problema è un po' più complesso.

Presumo che il tuo cinema sia il Dream Park(Due Carrare-PD).
Direttore è il sig.Davide Bilato(informazioni tratte da BoxOffice).

Il tuo cinema fà parte di un importante Circuito
Nazionale:Cineplex,la cui proprietà/gestione è di Cinecittà
Cinema,una società pubblica al 100%.

Le motivazioni de te riferite:"in cabina ci possono stare-Addetti multiplex livello C-basta che il supervisore e il suo vice abbiano il patentino"non rispettano ciò che prescrive il CCNL a la CPV,ed è una opinabile,e sbagliata, interpretazione del CCNL fatta dai tuoi superiori.

In questo forum scrivono altri Proiezionisti che lavorano nel tuo
circuito;sarebbe interessante leggere le loro opinioni,soprattutto per tentare di capire che tipo di rapporti intercorrono tra dirigenti e dipendenti...

Tuttavia il passaggio da un settore all'altro,anche se entrambi di
livello D,non è automatico(ma potrei fare degli errori).

Nello specifico che tu descrivi,hanno una certa logica le tue
argomentazioni,e per questo sono condivisibili.

Se riesci a dimostrare che nei tuoi confronti è in corso una azione
di mobbing,il discorso cambia radicalmente(ed è materia di avvocati).

Anche in mancanza di accordi sindacali che disciplinano la
materia,sarebbe auspicabile,a mio avviso,che la Direzione, anche a
livelli più alti di quello del cinema,(Francesco Gesualdi,Dario
Piazzi,Paola Bensi)consentissero il cambiamento di reparto.

Perchè non valorizzare una risorsa interna(la tua)
ripetto ad esterni, senza specifica preparazione?

In bocca al lupo!
roberto parisi,roma

nandoplex
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Messaggio da nandoplex »

Il Dream Park di Due Carrare, che mi è costato un quasi esaurimento in fase di installazione, non è completamente di Globalmedia. Penso che si tratti di una gestione al 50% con un gruppo imprenditoriale locale, per cui i rapporti con la dirigenza sono molto diversi rispetto a quelli dei cinema di Genova (dove lavoro, a costo di essere ripetitivo), Udine, Torino, Avellino, Roma Fiano, Roma Ottavia, Pontedera, Milano.

Roberto ha ragione, non è per nulla automatico che un dipendente a livello D vada in cabina sebbene ne faccia richiesta.

Io, da parecchi anni ormai, quando ho in cabina una persona che deve imparare (e/o di livello inferiore al D che deve accedere in cabina), mi faccio rilasciare una dichiarazione scritta che il dipendente ha il permesso della direzione/dirigenza. Nei Cineplex dove ho lavorato (Torino, Genova, Avellino, Udine), non ci sono mai stati operatori con livello C né dipendenti in cabina privi di patentino (se non perché in attesa di prenderlo, spesso il personale è venuto a Genova a spese della società, naturalmente).

La situazione descritta da Patrizia non può che dispiacere me e tutti coloro hanno a cuore il rispetto del lavoratore, quindi, Patrizia, spero che il tuo caso si risolva per il (tuo) meglio.

Tra l'altro, sono convinto, da quello che scrivi, che il meglio tuo sarebbe anche il meglio per la società.

Iv@no
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Messaggio da Iv@no »

Ma una curiosità, quanti di voi hanno il rappresentante x la sicurezza dei lavoratori ? Xche se c'è dovrebbe segnalare la situazione di rischio di persone che fanno un lavoro non essendone abilitate , quindi sono lavoratori a rischio

Lunghi giorni e piacevoli notti

roberto
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Messaggio da roberto »

Ed aggiungerei c'è la copertura Inail?

roberto parisi,roma

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Messaggio da Iv@no »

Non credo xche se uno si fa male in un posto dove non potrebbe neanche entrare , facendo un lavoro che non dovrebbe fare .....:evil: sinceramente non so se si è coperti in questa situazione

Lunghi giorni e piacevoli notti

Andrea®
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Messaggio da Andrea® »

Messaggio inserito da nandoplex
spesso il personale è venuto a Genova a spese della società, naturalmente.

..... e quanti bei ricordi 8)

grandiose abbuffate di trennette al pesto[:p]

Comunque se il "mobbing" nei tuoi confronti si limita solamente a non farti passare in proiezione non penso si possa definire tale. Quella è una scelta aziendale, altrimenti tutti i dipendenti che conseguono il patentino dovrebbero passare automaticamente in cabina!

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Orsoluca
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Messaggio da Orsoluca »

Penso che la questione relativa alla presenza in cabina di personale non patentato possa essere analizzata alla luce sia del già più volte citato art.117 del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che della legge 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo la 626, (art. 21 e 22) sussiste l'obbligo per le aziende, pesantemente sanzionato in caso di inadempienza, di curare la formazione del personale rispetto alle tematiche della sicurezza.


ART. 21 - Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

ART. 22 - Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui allart. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.


Interesante anche l'articolo 4, comma 5 lettere c ed e.
5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;

b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;

g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);


Il testo completo della 626/94 è disponibile al link

http://www.ecn.org/coord.rsu/doc/norme94/626testo.htm

Osservando nell'insieme le norme del TULP e della 626 penso che si possa tranquillamente definire come criminale la decisione di un esercente di fare lavorare in cabina, magari da soli, proiezionisti privi di patentino.
La 626 parla chiaro in merito alla responsabilità del datore di lavoro (esercente) e dei suoi preposti (direttore) di ammettere all'esecuzione di attvità potenzialmente rischiose solamente personale capace.
In caso di incidente, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato rispondere in sede penale di un comporamento colposo dettato da negligenza e imprudenza.
Non so vermanete quanto per esercenti e direttori il gioco valga la candela.
Salvo immaginare incredibili situazioni di lassismo e di menefreghismo da parte di tutte le autorità preposte all'osservanza delle norme (CPV, ASL, ISPESL etc.).

A proposito dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) il link è
http://www.ispesl.it/

Un caro saluto a tutti!:)









Luca Bellomonte

giorgio
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Messaggio da giorgio »

Messaggio inserito da Gio
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Belli questi discorsi... verrà un giorno in cui qualcuno si farà male in cabina e la cosa emergerà?
no, perche' secondo la 626 pat se ne dovrebbe accorgere e quindi denunciare il fatto. se non lo fa (ufficialmente) i guai li passa anche lei. Ergo: il direttore costringe pat e chi lavora nel cinema a non dire niente, e se succede qualcosa ci vanno di mezzo par e i suoi colleghi, perche' non hanno denunciato il fatto. Magari il direttore poi sara' anche sanzionato, punito, ma potrebbe anche cadere dalle nuvole quando si dira' che era stato messo piu' volte al corrente del fatto...

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